Art. 5.
(Osservatorio nazionale per le politiche giovanili).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale per le politiche giovanili, con i seguenti compiti:

          a) esercitare un'azione di impulso e di supporto nei confronti delle istituzioni governative nazionali, regionali e locali volta a favorire l'adozione di provvedimenti di loro competenza e conseguire una politica coordinata a favore dei giovani;

          b) promuovere gli interventi indicati nel Piano nazionale per le politiche giovanili e vigilare sulla sua attuazione;

          c) promuovere l'adempimento di convenzioni internazionali, direttive e regolamenti comunitari concernenti settori a forte impatto per la condizione giovanile nell'ambito delle proprie competenze;

          d) collaborare con le associazioni e le organizzazioni giovanili, con l'organo di rappresentanza di cui all'articolo 2, con l'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, con le strutture dell'Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani, e con gli altri organismi internazionali, per creare progetti e iniziative che stimolino la partecipazione e il protagonismo dei giovani nella vita del Paese;

          e) valutare l'impatto sui giovani della politica nazionale, regionale e locale;

          f) promuovere studi e indagini, raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione giovanile, in tutti i suoi aspetti;

          g) realizzare un sistema informativo nazionale e locale relativo alle politiche giovanili;

 

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          h) curare campagne informative nazionali e locali, volte a innalzare il livello di diffusione delle informazioni riguardo al Piano nazionale per le politiche gio-vanili;

          i) promuovere e diffondere sul territorio nazionale, in collaborazione con l'organo di rappresentanza di cui all'articolo 2, campagne di sensibilizzazione di carattere internazionale, europeo e nazionale, volte allo sviluppo delle politiche giovanili;

          l) sviluppare reti tra le associazioni e le aggregazioni giovanili a carattere locale, nazionale e internazionale.

      2. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Osservatorio di cui al comma 1 trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sulla condizione dei giovani quale risulta a livello nazionale, nonché sullo stato di attuazione delle previsioni del Piano nazionale per le politiche giovanili.
      3. Le attività dell'Osservatorio nazionale per le politiche giovanili sono finanziate a valore sulle risorse di cui all'articolo 9.